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sabato 14 aprile 2012

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI



Buongiorno a tutti,
abbiamo notato che, quando viene spiegato il progetto di MBR, tra le varie domande che vengono poste per avere delucidazioni nel merito, spunta il seguente quesito: 
"ma il limite di trasferimento del denaro non è fissato ad euro 999,99?"
Ho constatato che c'è molta confusione su questo specifico argomento e vorrei riportarvi di seguito una parte della materia "Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore" aggiornato con il Decreto Salva Italia dal Governo Monti. Chi scrive è un CAF (noterete che nel decreto si parla solo ed unicamente di denaro contante):


Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.

VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE

Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che:

• il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
In pratica, ad esempio, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.

Ricordandovi che l'apertura al confronto c'è e ci sarà sempre, vi auguro buon fine settimana. 
PS Passa il favore!


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